11 agosto 2010

Ddl sulla sicurezza stradale

In riferimento al Ddl “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, approvato in via definitiva dal Senato il 28 luglio scorso, con il voto di astensione dell’Italia dei Valori, pubblichiamo la parte dell’intervento del senatore IdV Francesco (Pancho) Pardi, in fase di dichiarazione di voto, che si riferisce alla disciplina sulla somministrazione di bevande alcoliche:

“[...] Nel merito del provvedimento, tuttavia, è doveroso rilevare come le modifiche apportate alla Camera non siano marginali, nonostante – come si legge nei resoconti – fosse stato assicurato a tutti i deputati che tutte le ulteriori modifiche sarebbero state solo marginali e sempre votate all’unanimità. L’unanimità c’è stata per davvero; sulla marginalità delle modifiche si possono avere dubbi. Esse, in certi casi, vanno ben oltre il limite ed il merito della materia della sicurezza stradale. Mi riferisco, ad esempio, a quanto previsto all’articolo 54, che modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne e, in particolare, prevede l’obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol. Così, intervenendo sul decreto-legge n. 117 del 2007, sono state riformulate le fattispecie vietate ed è stato ampliato e dettagliato l’ambito di applicazione della disciplina, prevedendo che debba essere interrotta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e che la stessa non possa essere ripresa nelle tre ore successive, salvo sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Ora, fermandosi qui, la norma potrebbe anche essere condivisibile, ma il fatto è che successivamente viene disposto che i predetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio e nella notte tra il 15 ed il 16 agosto. Ebbene, se la finalità della norma è quella di evitare che dalla vendita di alcolici prolungata nelle ore notturne possano derivare incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza, derogare a tali divieti la notte di Capodanno e di Ferragosto equivale a dire: «Ma sì, a Capodanno e a Ferragosto potete anche mettervi alla guida ubriachi».

Nello stesso articolo si sono poste prima norme estremamente restrittive, poi si è stabilita una deroga in alcuni giorni a tali restrizioni e da ultimo si è proceduto ad autorizzare i concessionari demaniali di spiagge ad organizzare feste con somministrazione di alcolici dalle ore 17 alle ore 20. Viene da chiedersi se la guida in stato di ebbrezza sia un pericolo solo nelle ore notturne. [...]“

Servizio Stampa IdV Cervia

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